Le novità della legge sui sacchetti ortofrutta.
Dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzo di sacchetti biodegradabili e compostabili per ripartire frutta, pesce, carne, verdura, prodotti da forno e di gastronomia.
Si tratta di quelli che si usano all’interno del sacchetto da asporto nei supermercati ed altre attività, anche col metodo self-service.
A differenza dei vecchi sacchetti ortofrutta, è obbligatorio battere i nuovi sacchetti alla cassa. L’incidenza al consumatore finale è dai 2 ai 4 centesimi.
Il cliente sarà obbligato per motivi igienici ad acquistare le buste all’interno dell’esercizio, e non potrà portarlo dall’esterno. Questo a differenza degli shopper da asporto.
Anche lo shopper biocompostabile entrato in vigore nel 2014, dovrà essere a pagamento come previsto dalla legge precedente.
E’ prevista una sanzione se non si batte sullo scontrino sia lo shopper da asporto, sia quello da uso interno.
In sostanza, le due novità introdotte dalla legge sono:
- I sacchetti ortofrutta devono essere biodegradabili e compostabili;
- Devono essere a pagamento.
Nello specifico, la legge di riferimento è la Legge 3 agosto 2017, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno. Per sacchetti ultraleggeri si intendono: “… borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi”.
L’articolo 226-ter, comma 2, lettera a) del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, dispone quanto segue. “Dal 1 gennaio 2018 possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili. Il contenuto minimo di materia prima rinnovabile non dev’essere inferiore al 40%”.
Il successivo comma 5 del citato articolo 226-ter, dispone: “le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito. A tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite”.
Ecco in sintesi il testo della Legge 3 agosto 2017, da stampare o da conservare.
Il testo della legge
Oggetto:
Shoppers, dal 1° gennaio 2018 bandite le buste leggere e ultraleggere non compostabili
I sacchetti con spessore inferiore ai 15 micron, con o senza manici, dovranno essere compostabili e a pagamento. Per Versari (Assobioplastiche) “concluso un percorso virtuoso nel settore della bioeconomia e dell’economia circolare che fa dell’Italia un modello per tutta l’Europa”
A partire dal 1° gennaio 2018, che siano con o senza manici, anche i sacchi leggeri e ultraleggeri – quelli con spessore della singola parete inferiore a 15 micron – utilizzati per il trasporto di merci e prodotti, a fini di igiene o come imballaggio primario in gastronomia, macelleria, pescheria, ortofrutta e panetteria, dovranno essere biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile di almeno il 40% e dovranno essere distribuiti esclusivamente a pagamento.
La nuova norma permetterà di reprimere la pratica illegale di diciture quali “sacchetti a uso interno” messa in atto per eludere la legge sugli shopper e che tanti danni ha provocato all’ambiente, ai retailer onesti e alla filiera dei produttori e trasformatori di biopolimeri.
La legge di conversione del decreto legge Mezzogiorno approvata alla Camera definisce le nuove norme sulle borse di plastica leggere, secondo una serie di requisiti cumulativi.
A partire dal 1° gennaio 2018 le buste con spessore della singola parete inferiore ai 15 micron, con o senza manici, utilizzate per trasportare e/o asportare merci, per igiene e/o come imballaggio primario di prodotti alimentari quali carni, pesce, prodotti da forno e di gastronomia, frutta e verdura dovranno:
– essere biodegradabili e compostabili secondo lo standard internazionale UNI EN 13432;
– essere realizzate con un contenuto di materia prima rinnovabile di almeno il 40% (che dovrà diventare il 50% a partire dall’1.1.2020 e il 60% dall’1.1.2021) determinato in base allo standard UNI CEN/TS;
– disporre dell’idoneità per uso alimentare;
– essere cedute esclusivamente a pagamento. Così come gli shopper per asporto merci, le nuove buste non potranno essere distribuite gratuitamente e il prezzo di vendita dovrà risultare dallo scontrino o dalla fattura di acquisto delle merci.
Biodegradabilità, compostabilità e contenuto di materia prima rinnovabile dovranno essere certificati da organismi accreditati.
Pesanti le multe per chi contravviene la legge
Una borsa utilizzata nei reparti gastronomia, macelleria, ortofrutta, etc., che con diciture o altri mezzi tentasse di porsi al di fuori della normativa e che fosse priva anche di uno solo dei requisiti cumulativi previsti, rappresenterà un’elusione di legge per la quale scatteranno sanzioni fino a 100.000 €. In questo modo il legislatore ha inteso reprimere il ricorso a diciture – “per uso interno” oppure “non per asporto merci” – o ad altri mezzi elusivi quali la misurazione dello spessore del doppio foglio e non della singola parete, con cui è proliferata un’ampia illegalità, con grave detrimento dell’ambiente e nocumento per gli operatori onesti e per la filiera dei produttori e dei trasformatori di biopolimeri.
La legge sugli shopper monouso
La nuova norma conferma il contenuto della legge 28/2012 relativa alle sporte della spesa monouso: rimangono commercializzabili i soli shopper monouso biodegradabili e compostabili certificati UNI EN 13432 o quelli riutilizzabili con percentuali minime di plastica riciclata e spessori ricompresi tra 60 e 200 micron a seconda delle maniglie e degli usi. Viene specificato, ai fini dell’individuazione del corretto spessore, che gli shopper per uso non alimentare sono solo quelli forniti negli esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari. Rimane invariato il sistema sanzionatorio vigente con multe da 2.500 € a 25.000 €, fino a 100.000 € se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un se il valore delle buste fuori legge è superiore al 10% del fatturato del trasgressore.
“Con questa legge giunge a sua naturale conclusione un percorso virtuoso nel settore della bioeconomia e dell’economia circolare che fa dell’Italia un modello per tutta l’Europa”, dichiara Marco Versari, presidente di Assobioplastiche. “E’ stato un cammino lungo, a tratti tortuoso, affrontato con la lungimiranza della buona politica e la tenacia della collaborazione instaurata tra policy maker, filiera della chimica verde e stakeholder della società civile. Questa è l’Italia di cui dobbiamo essere fieri: l’Italia che innova all’insegna di nuovi paradigmi produttivi in grado di coniugare ambiente e sviluppo, protezione del capitale naturale e creazione di posti di lavoro”.